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Liquidazione TFR
Il TFR è liquidato direttamente dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), non occorre domanda degli interessati, ma solamente far pervenire all’Ufficio Stipendi la "
dichiarazione di non aver sottoscritto con un Ente iscritto all’ex Inpdap un altro contratto di lavoro a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente" compilando le Sezioni - G e H - del mod. TFR1.
L'Ufficio Stipendi, all'atto della cessazione dal servizio e comunque entro quindici giorni dalla data di cessazione, invia all’INPDAP la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.
I nuovi termini (art. 1, commi 22 e 23, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall’art. 1, comma 484, della Legge n. 147/2013) entro i quali l'INPDAP deve iniziare a provvedere alla corresponsione del TFR, secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro, sono:
1. entro il 105° giorno dalla data di cessazione per decesso o inabilità;
2. non prima di 12 mesi e non dopo 15 mesi dalla data di cessazione per raggiungimento limiti di età o di servizio, oppure in caso di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato dal contratto;
3. non prima di 24 mesi e non dopo 27 mesi dalla data di cessazione per altre cause quali ad esempio licenziamento o destituzione dall’impiego, dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione.