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Liquidazione TFR

Il TFR è liquidato direttamente dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), non occorre domanda degli interessati, ma solamente far pervenire all’Ufficio Stipendi la "dichiarazione di non aver sottoscritto con un Ente iscritto all’ex Inpdap un altro contratto di lavoro a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente" compilando le Sezioni - G e H - del mod. TFR1.

L'Ufficio Stipendi, all'atto della cessazione dal servizio e comunque entro quindici giorni dalla data di cessazione, invia all’INPDAP la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

I nuovi termini (art. 1, commi 22 e 23, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall’art. 1, comma 484, della Legge n. 147/2013) entro i quali l'INPDAP deve iniziare a provvedere alla corresponsione del TFR, secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro, sono:

1. entro il 105° giorno dalla data di cessazione per decesso o inabilità;
2. non prima di 12 mesi e non dopo 15 mesi dalla data di cessazione per raggiungimento limiti di età o di servizio, oppure in caso di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato dal contratto;
3. non prima di 24 mesi e non dopo 27 mesi dalla data di cessazione per altre cause quali ad esempio licenziamento o destituzione dall’impiego, dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione.
Ultima modifica: 26-10-2022
REDAZIONE: U.O. Gestione economica risorse umane
EMAIL: gestioneeconomica.personale@comune.fe.it