Sommario sezioni

salta il link home e i social network e vai al motore di ricerca salta il motore di ricerca e vai al menu delle sezioni principali
salta i contenuti principali a vai al menu

Destinatari

Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché per quelli assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 non vige più l’obbligo di iscrizione all’ex INADEL per il trattamento di fine servizio, ma trova applicazione la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

La prestazione, che per i suddetti dipendenti sostituisce l’indennità premio di servizio, fornisce una somma in denaro erogata "una tantum", all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. È la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.
Ultima modifica: 26-10-2022
REDAZIONE: U.O. Gestione economica risorse umane
EMAIL: gestioneeconomica.personale@comune.fe.it