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Retribuzione utile al TFR
La
retribuzione utile al T.F.R. per il calcolo degli
accantonamenti contiene sostanzialmente gli stessi emolumenti fissi e continuativi utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio, assunti nella misura intera.
Ai sensi dell’art. 2120 Cod. Civ., che prevede che ulteriori voci retributive possano essere considerate nella contrattazione di comparto, l’art. 49 del CCNL 14/09/2000, ha reso utile anche la "retribuzione posizioni organizzative".
Per il finanziamento del TFR è prevista una
contribuzione fissata nella stessa misura percentuale complessiva del
TFS, cioè il 6,10% sull’80% della retribuzione utile (pari al 4,88% sul 100%)
a totale carico del datore di lavoro.
La differenza nel calcolo contributivo rispetto al TFS, è che per il personale in regime di TFR il contributo del 2,5% (pari al 2% sul 100% della retribuzione utile) a carico del lavoratore è stato soppresso. L’effetto dell’
abolizione del contributo a carico del lavoratore, che avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione lorda del personale in regime di TFR sia diminuita di un importo pari al contributo ex Inadel previdenza, che il personale con diritto al
TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima prestazione.
La retribuzione lorda così diminuita viene poi "
figurativamente" incrementata dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.
La
voce "Diminuzione retribuzione utile TFR" riportata nel cedolino dei soli dipendenti in regime di TFR, serve proprio a garantire l’invarianza della retribuzione complessiva netta, delle ritenute fiscali, nonchè della retribuzione utile ai fini pensionistici rispetto ai dipendenti ancora in regime di
TFS (come previsto dalla L. n. 448/98). Garantisce altresì l’invarianza della spesa complessiva a carico del datore di lavoro.