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Imponibile contributivo (pensionistico)
La contribuzione utile ai fini previdenziali nonché delle prestazioni pensionistiche viene applicata sia sul
trattamento fisso che sui
compensi accessori (vedi regole particolari per gli iscritti alla
CTPStatali).
Rientra infatti nell’
imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro,
al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e che costituisce reddito da lavoro dipendente.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 314/97 stabilisce infatti che, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) relativo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Fino al 31/12/1995 la contribuzione veniva versata unicamente sulle
componenti fisse e continuative della retribuzione (stipendio, tredicesima, indennità vacanza contrattuale, fascia retributiva superiore, anzianità, assegni ad personam, indennità di comparto, indennità specifica cat. A e B pos. accesso B1 e relative posizioni economiche di sviluppo, indennità di vigilanza, indennità professionale insegnanti, indennità di direzione, retribuzione di posizione organizzative e dirigenti, maturato economico dirigenti), in analogia con quanto accadeva per la liquidazione del trattamento pensionistico.
La
Legge n. 335/95 di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e della previdenza complementare, ha previsto dal -
01/01/1996 - l’applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei principi regolanti le somme soggette a contribuzione già vigenti per i lavoratori dipendenti nel settore privato e cioè il criterio di dichiarare, ai fini imponibili, "retribuzione" tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con conseguente assoggettamento a contribuzione anche delle voci del
trattamento economico accessorio, cioè quelle voci che per modalità di erogazione o non sono fisse, o non sono ricorrenti (ad esempio: produttività, incentivi, straordinario, turno, reperibilità, disagio, rischio, indennità per specifiche responsabilità, nido, tempo potenziato).
Alcuni elementi che
non concorrono alla formazione degli imponibili sia
fiscale che previdenziale:
» a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (contributi obbligatori);
» b) i buoni mensa cartacei fino ad un importo giornaliero di Euro 4,00.= ed i buoni mensa in formato elettronico fino ad un importo giornaliero di Euro 8,00.=;
Alcuni elementi
esclusi dalla base imponibile
ai fini contributivi:
» c) somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
» d) proventi e indennità conseguite a titolo di risarcimento danni;
» e) contributi e somme a carico del datore di lavoro, versati o accantonati sotto qualsiasi forma a finanziamento delle forme pensionistiche complementari, compresi i versamenti effettuati anche a seguito di accordi decentrati a fondi aperti gestiti dalle compagnie di assicurazione, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali e assistenziali nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predette diverse dal TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, interamente a carico del datore di lavoro e devoluto alla gestione pensionistica di legge cui i lavoratori sono obbligatoriamente iscritti;
» f) l’assegno per il nucleo familiare in quanto forma di sostegno al reddito.
La retribuzione imponibile così determinata, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.