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Maggiorazione 1% a carico del lavoratore
L’art. 3ter della Legge n. 438/92 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%,
un’aliquota aggiuntiva dell’ 1% a carico del dipendente, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto tetto di rendimento pieno) che viene determinato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per l’anno 2021 la fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in Euro 47.379,00.=.
In cedolino la maggiorazione dell’1% si applica al raggiungimento del limite mensilizzato, pari ad Euro 3.948,00.= (vedi limiti diversi per iscritti
INPGI)