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Contributi figurativi

La contribuzione figurativa copre assicurativamente, ai fini pensionistici, i periodi in cui, in costanza di rapporto di lavoro, non si è lavorato per i seguenti motivi:

» astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta;

» aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali);

» aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale (art. 31 Legge 300/70).

Tali periodi diventano così utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione stessa.

L’accredito figurativo non comporta oneri per l’iscritto (l’unica eccezione è l’aspettativa per cariche pubbliche elettive).

Il contributo viene calcolato sulla retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro, esclusi tutti quegli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa (salario accessorio in genere).




 
Ultima modifica: 26-10-2022
REDAZIONE: U.O. Gestione economica risorse umane
EMAIL: gestioneeconomica.personale@comune.fe.it