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Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella CU-Certificazione Unica, è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio, che vengono eseguite in corso d’anno all’atto della cessazione del rapporto di lavoro o a fine anno (nel mese di dicembre, con l’erogazione della 13ma mensilità); solo per gestire situazioni particolari è possibile riaprire il conguaglio di fine anno entro e non oltre i due mesi successivi all’anno di riferimento.
Il contribuente esonerato può, tuttavia, scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella CU-Certificazione Unica, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.