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Termini per l’emissione e modalità operative

La CU-Certificazione Unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L’Amministrazione trasmette al dipendente la CU-Certificazione Unica in formato elettronico PDF, allo stesso indirizzo di posta elettronica segnalato dal dipendente per l’invio del cedolino o, in caso contrario, al domicilio fiscale, tramite il servizio Postel curato dalla Ditta di software che gestisce il programma Paghe. Tale modalità di consegna viene pertanto utilizzata anche nell'ipotesi in cui l’Amministrazione sia tenuta a rilasciare agli eredi la CU-Certificazione Unica relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Tale modalità di consegna, pertanto, può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la CU-Certificazione Unica rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la CU-Certificazione Unica relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Ultima modifica: 26-10-2022
REDAZIONE: U.O. Gestione economica risorse umane
EMAIL: gestioneeconomica.personale@comune.fe.it