salta i contenuti principali a vai al menu
CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali)
La gestione separata dei trattamenti pensionistici dipendenti statali è stata istituita presso l’ex-INPDAP dal 01/01/1996 dalla L. n. 335/95 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
E’ iscritto alla CTPS il personale ex dipendente del Ministero Interni presso gli Uffici invalidi civili delle Prefetture, assegnato al Comune di Ferrara (decorrenza giuridica 01/07/2001 - decorrenza economica 01/01/2002) che ha optato per il mantenimento del trattamento previdenziale della CTPS.
Infatti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 7 - con il quale è stato disposto il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, unitamente al personale ad essi adibito - nel disciplinare le modalità di attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative stabilisce al comma 4, che il relativo personale può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale della CTPS.
L’imponibile da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici e per il fondo credito (costituito dal totale degli voci della retribuzione fisse e continuative) deve essere maggiorato del 18% della base pensionabile, in base a quanto stabilito in materia di determinazione dell’imponibile assoggettabile a pensione del personale civile dello Stato dall’art. 15 della L. 29/04/1976, n. 177.
La retribuzione base per il 18% è costituita da:
» stipendio tabellare iniziale, esclusa l’indennità integrativa speciale in esso conglobata,
» progressione economica nell’ambito della categoria,
» retribuzione individuale di anzianità ed eventuali assegni ad personam non riassorbili, per dodici mensilità, si esclude quindi la tredicesima.
La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18%, come sopra definita.
Dal 01/01/2010 si provvede mensilmente ad operare la ritenuta ex INPDAP sulle competenze fisse e continuative già maggiorate del 18% al fine di neutralizzare gli effetti del conguaglio previdenziale operato a fine anno in concomitanza del conguaglio fiscale.
Le aliquote contributive attualmente sono le seguenti:
aliquota a carico ente datore di lavoro 24,20%
aliquota a carico dipendente 8,80%
Totale 33,00%
Contribuzione aggiuntiva 1%, a carico dipendente, applicata sulla retribuzione eccedente il limite annuo della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2021, è di Euro 47.379,00.=. Si applica al raggiungimento del limite mensilizzato pari ad euro 3.948,00.=