L'anticipazione di cassa dovrà essere firmata, oltre che dal dipendente anche dal dirigente di Servizio, od altro dirigente gerarchicamente superiore.
Il dirigente/dipendente inviato in trasferta ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
In caso di non effettuazione della trasferta, l'anticipazione delle spese non può essere restituita alla Cassa Economale e verrà quindi regolarizzata sul primo stipendio utile.
L'anticipazione delle spese è personale, e quindi non può essere cumulativa per più persone.