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Leggi e Regolamenti
Articoli del Codice Civile
Art. 927 Cose ritrovate
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento (con legge 69/2009 l'Albo è solo on line)
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
"Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi e di economato"
approvato con provv.to cons.re del 13/05/2002, n° 14/42792/01.
Modificato con successivi provvedimenti consiliari del 10/03/2003, n° 12/47170/03 e del 19/04/2004, n° 104/23852/04, n°11/10389/2009, n°19/53007/2011, n°3/54140/2013.
Art. 110 - Cose rinvenute - Procedure
Art. 111 - Cose rinvenute - Rimborso spese
Art. 112 - Cosa rinvenute - Vendita e devoluzione del valore ricavato.
Delibera di Giunta n. 9/37815 del 05/11/02 avente per oggetto "Definizione delle tariffe per la custodia degli oggetti smarriti/rinvenuti".