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INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) - Denuncia Mensile Analitica - Dalla DMA alla ListaPosPa
A partire dal 01/01/2005 tutti gli enti sostituti di imposta (1) iscritti all’Inps-Gestione ex-Inpdap devono trasmettere all'Istituto, mensilmente e per via telematica entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti, nonché quelli relativi ai propri Amministratori – dipendenti da datore di lavoro pubblico – posti in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 86 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 270, per i quali l’ente è tenuto a farsi carico dell’obbligo contributivo.
La trasmissione della denuncia avviene pertanto entro la fine del mese successivo al relativo periodo di paga.
Tale obbligo è stato introdotto dall'articolo 44, comma 9 della legge 326 del novembre 2003.
Le informazioni così fornite consentono la costituzione ed il tempestivo aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti all'Ente, nonché una maggiore precisione delle informazioni retributive e contributive individuali necessarie all’erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dall'INPS Gestione ex-Inpdap.
Dal 1° novembre 2012 (con riferimento alle retribuzioni di ottobre 2012) sono entrate in vigore nuove modalità di compilazione e gestione della Denuncia Mensile Analitica, denominata DMA2, che viene trasmessa direttamente all’INPS integrata nel flusso UniEmens (flusso contenente le denunce retributive e contributive individuali mensili per tutte le contribuzioni dovute all’Inps) dove è previsto un’apposita nuova sezione ListaPosPa che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex-Inpdap.
(1) Il sostituto d’imposta è chi per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute all’atto della corresponsione di compensi, salari, pensioni, o altri redditi erogati, e successivamente versandole.
(Sono i soggetti indicati nel DPR 600/73 _ tipicamente datore di lavoro, ente pensionistico -: ad esempio società di capitali, società di persone, di fatto, enti commerciali pubblici e privati, enti non commerciali pubblici - tra i quali il Comune - e privati, i consorzi e le aziende speciali, le amministrazioni dello Stato, i condomini, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole o arti e professioni,i curatori fallimentari e i commissari liquidatori)